TITOLO I

 

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

Autonomia statutaria

 

1.    Il Comune di Torchiarolo è un ente locale autonomo. Rappresenta la propria comunità nei rapporti con lo Stato, la Regione, con la Provincia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.    Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

 

Art. 2

Finalità

 

1.    Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Torchiarolo ispirandosi ai valori  e agli obiettivi della Costituzione.

2.    Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri  soggetti pubblici e privati  e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche  all’attività amministrativa.

3.    In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a)    rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza  degli individui;

b)    promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale,

c)    recupero, tutela e valorizzazione  delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, e delle tradizioni locali;

d)    tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e)    superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che  assicurino condizioni di pari opportunità;

f)      promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g)    promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, in particolare nei settori dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato, anche attraverso il sostegno di forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano  il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

h)    tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità  e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità  dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;

i)       garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

 

ART. 3

Territorio e sede comunale

 

1.       Il territorio del Comune si estende per 32,11 Kmq, confina con i comuni di San Pietro Vernotico,  Squinzano e Lecce;

2.       Il territorio comprende la zona archeologica di  “Valesio” e una zona costiera  che si estende per  circa 6 Km comprendente le marine  di Torre S. Gennaro, Lido Presepe, La  Cipolla, Lendinuso e Fasciuto-Canuta.

3.       Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via C. Colombo ;

4.       Le adunanze degli organi collegiali si svolgono  nella sede comunale; possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

 

ART. 4

Stemma e Gonfalone

 

1.       Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di TORCHIAROLO.

2.       Lo Stemma del Comune è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica n° 4059 del 19 luglio 1986 trascritto nei registri araldici dell’Archivio centrale dello Stato in data 12 gennaio 1987: “Stemma d’oro, al turco di carnagione, in piedi sulla pianura di verde, con il fez di  nero, il giubbetto di rosso, i pantaloni di verde, incatenato alla torre di rosso, dimezzata, uscente dal fianco destro, chiusa e mattonata di nero, merlata alla guelfa, fondata sulla pianura, con la catena di nero, posta in banda e fissata alla caviglia destra. Ornamenti esteriori da Comune.”

3.       Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni  qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.

4.       La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per i fini non istituzionali soltanto  ove sussista un pubblico interesse.

 

ART. 5

Consiglio comunale dei ragazzi

1.       Il Comune allo scopo di favorire  la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva  può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2.       Il consiglio comunale dei ragazzi può esprimersi  in modo autonomo e non vincolante nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’  UNICEF.

3.       Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

 

ART. 6

Programmazione e cooperazione

1.       Il Comune persegue le proprie finalità attraverso la programmazione, la  pubblicità e la trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni politiche, sociali, economiche,  sindacali,  sportive e culturali  operanti sul suo territorio.

2.       Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia , con la limitrofa provincia di Lecce e  con la Regione Puglia soprattutto per la difesa del territorio e sui temi di salvaguardia ambientale;

3.       Il comune promuove  forme di collaborazione per lo sviluppo socio-economico con i Comuni del Salento.