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PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Autonomia statutaria
1.
Il Comune di Torchiarolo
è un ente locale autonomo. Rappresenta la propria comunità nei rapporti con
lo Stato, la Regione, con la Provincia e con gli altri enti o soggetti pubblici
e privati, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.
Il Comune si avvale
della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali
dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento
dei suoi fini istituzionali.
Art. 2 Finalità
1.
Il Comune promuove
lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di
Torchiarolo ispirandosi ai valori e
agli obiettivi della Costituzione.
2.
Il Comune ricerca
la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini,
delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
3.
In particolare il
Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a)
rimozione di tutti
gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza
degli individui;
b)
promozione di una
cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale,
c)
recupero, tutela
e valorizzazione delle risorse naturali,
ambientali, storiche, culturali, e delle tradizioni locali;
d)
tutela attiva della
persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni
di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e)
superamento di ogni
discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che
assicurino condizioni di pari opportunità;
f)
promozione delle
attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare
riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
g)
promozione della
funzione sociale dell’iniziativa economica, in particolare nei settori dell’agricoltura,
del commercio e dell’artigianato, anche attraverso il sostegno di forme
di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali
e territoriali.
h)
tutela della vita
umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità
e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità
dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche
tramite i servizi sociali ed educativi;
i)
garanzia del diritto allo studio e alla formazione
culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla
libertà di educazione;
ART. 3 Territorio e sede comunale
1.
Il territorio del
Comune si estende per 32,11 Kmq, confina con i comuni di San Pietro Vernotico,
Squinzano e Lecce;
2.
Il territorio comprende
la zona archeologica di “Valesio”
e una zona costiera che si estende
per circa 6 Km comprendente le marine
di Torre S. Gennaro, Lido Presepe, La
Cipolla, Lendinuso e Fasciuto-Canuta.
3.
Il Palazzo civico,
sede comunale, è ubicato in Via C. Colombo ;
4.
Le adunanze degli
organi collegiali si svolgono nella
sede comunale; possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per
particolari esigenze.
ART. 4 Stemma e Gonfalone
1.
Il Comune negli atti
e nel sigillo s'identifica con il nome di TORCHIAROLO.
2.
Lo Stemma del
Comune è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica
n° 4059 del 19 luglio 1986 trascritto nei registri araldici dell’Archivio
centrale dello Stato in data 12 gennaio 1987: “Stemma d’oro, al turco di carnagione,
in piedi sulla pianura di verde, con il fez di
nero, il giubbetto di rosso, i pantaloni di verde, incatenato alla
torre di rosso, dimezzata, uscente dal fianco destro, chiusa e mattonata di
nero, merlata alla guelfa, fondata sulla pianura, con la catena di nero, posta
in banda e fissata alla caviglia destra. Ornamenti esteriori da Comune.”
3.
Nelle cerimonie e
nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente
a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il
Gonfalone con lo Stemma del Comune.
4.
La Giunta può autorizzare
l’uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per i fini non istituzionali
soltanto ove sussista un pubblico
interesse.
ART. 5 Consiglio comunale dei ragazzi
1.
Il Comune allo scopo
di favorire la partecipazione dei
ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.
Il consiglio comunale
dei ragazzi può esprimersi in modo
autonomo e non vincolante nelle seguenti materie: politica ambientale, sport,
tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo,
pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’
UNICEF.
3.
Le modalità di elezione
e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito
regolamento.
ART. 6
Programmazione e cooperazione
1.
Il Comune persegue
le proprie finalità attraverso la programmazione, la pubblicità e la trasparenza, avvalendosi dell’apporto
delle formazioni politiche, sociali, economiche, sindacali,
sportive e culturali operanti
sul suo territorio.
2.
Il Comune ricerca,
in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini,
con la Provincia , con la limitrofa provincia di Lecce e con la Regione Puglia soprattutto per la difesa
del territorio e sui temi di salvaguardia ambientale;
3.
Il comune promuove
forme di collaborazione per lo sviluppo socio-economico con i Comuni
del Salento. |