TITOLO II

 

ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

CAPO I

 

ORGANI E LE LORO ATTRIBUZIONI

 

Art. 7

Organi

 

1.       Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite  dalla legge e  dal  presente Statuto.

2.       Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo  politico e amministrativo.

3.       Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo  secondo le leggi dello Stato.

4.       La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

 

Ar. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1.       Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da  assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale  fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.       L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili  degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3.       Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato d'incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal membro del consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma più giovane d'età.

4.       I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario Comunale.

 

Art. 9

Consiglio Comunale

 

1.       Il  Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale,  delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.       L’elezione, la  durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3.       Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4.       Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi  per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune  presso enti, aziende e istituzioni e provvede  alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5.       Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità,  trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6.       Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione  degli obiettivi da raggiungere nonché  le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7.       Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

 

Art. 10

Presidente del consiglio comunale

 

1)       La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita nella prima seduta del Consiglio ad un consigliere comunale eletto con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati

2)       Il Presidente stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta é formulata da un quinto dei consiglieri.

3)       Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti dalle leggi;

4)       Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

5)       In caso di  assenza o impedimento temporaneo del presidente le relative funzioni sono svolte dal Sindaco

 

Art. 11

Sessioni e convocazione

 

1.       L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.       Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3.       Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire  con un anticipo di almeno 24 ore.

4.       La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5.       La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio  del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6.       L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7.       L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8.       La documentazione relativa alle pratiche da trattare  deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali  almeno quattro giorni prima nei casi di sessione ordinaria, almeno un giorno prima nel caso di sessione straordinaria e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9.       Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne  disciplina  il funzionamento.

10.   La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le lezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11.   In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

 

Art. 12

Linee programmatiche  di mandato.

 

1.       Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2.       Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3.       Entro il 30 settembre di ogni anno Il Consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4.       Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento é sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

Art. 13

Commissioni

 

1.       Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da almeno un consigliere comunale per ognuno dei gruppi presenti in C.C., salvaguardando la proporzione esistente fra maggioranza e minoranza. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza é attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2.       Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3.       La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

 

 

Art. 14

Consiglieri

 

1.        I consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge;

2.       Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nelle elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3.       I consiglieri comunali che non partecipano per più  di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute del Consiglio regolarmente effettuate, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco,  a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza  maturata  da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a  comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà  di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco  eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine  il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

Art. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

 

1.       I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze,  mozioni e proposte di deliberazioni.

2.       Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3.       I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici ,nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti del Comune tutte le notizie e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere da parte del Sindaco  un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo 14 del presente Statuto.

4.       Ciascun consigliere é tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5.       Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare i redditi posseduti nell'anno precedente con autocertificazione consegnata al Segretario Comunale entro il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 16

Gruppi consiliari

 

1.       I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco, al presidente del Consiglio comunale e al Segretario Comunale  unitamente alle indicazioni del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà  o nelle more delle designazioni, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.       I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali  nei quali sono stati eletti  purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri, o anche da un solo  componente nel caso in cui ci si richiami a formazioni o raggruppamenti presenti nel Parlamento nazionale o in Consiglio regionale.

3.       E’ istituita, presso il Comune di Torchiarolo, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 9 comma 3, del presente Statuto, nonché dall’art. 31 comma 7 ter, della legge n.142/90, e s. m. e i.. La disciplina, il funzionamento e le specifiche  attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4.       I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune.

5.       Ai capogruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

6.       I gruppi consiliari nel caso siano composti da più di 3 consiglieri, hanno diritto a riunirsi, previa apposita richiesta,  in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal Sindaco.

 

Art. 17

Sindaco

 

1.       Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo Stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.       Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttiva al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici  in ordine  agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all’esecuzione degli atti.

3.       Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo,  di vigilanza e controllo sull'attività  degli assessori e delle strutture  gestionali ed esecutive.

4.       Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentati del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5.       Il Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, se stabiliti, e sentite le categorie coinvolte.

6.       Al Sindaco sono assegnate dal presente Statuto o dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

 

Art. 18

Attribuzioni di amministrazione

 

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

Il Sindaco:

a)       Dirige e coordina l’attività  politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b)      Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c)       convoca i comizi del referendum previsti dalla legge n.142/90, e s.m. e i.;

d)       adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e)       nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f)        conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g)       nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

 

 

Art. 19

Attribuzioni di vigilanza

 

1.       Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2.       Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.       Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

 

Art. 20

Vice-sindaco

 

1.       Il Vice-sindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega  generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo, nonché in caso di sospensione dall’esercizio della funzione prevista dall’art. 37/bis della  legge 142/”90 come modificata e integrata.

2.       Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

 

Art. 21

Mozioni di sfiducia

 

1.       Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2.       Il Sindaco e la Giunta  cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3.       La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre  trenta dalla sua presentazione. All’approvazione della mozione segue anche lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 

Art. 22

Dimissioni e impedimento permanenti del Sindaco.

 

1.       Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del consiglio.

2.       In caso di impedimento permanente del Sindaco la procedura per la verifica dello stesso viene attivata dal Vice-sindaco o, in mancanza dell’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari, relazionando entro 30 giorni al C.C. sulle ragioni dell’impedimento.

3.       Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione entro dieci giorni.

 

Art. 23

Giunta Comunale

 

1.       La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2.       La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli atti necessari allo svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3.       La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

 

Art. 24

Composizione

 

1.       La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di  numero quattro assessori. Ad uno degli assessori è assegnata dal Sindaco  la carica di vice-sindaco.

2.       Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3.       Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire alla discussione ma non hanno diritto di voto.

 

Art. 25

Nomina

 

1.       La Giunta è nominata dal Sindaco e presentata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.       Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituirli entro 15 giorni.

3.       Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4.       Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica  fino alla giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

 

Art. 26

Funzionamento della Giunta

 

1.       La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2.       Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.       Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

Art. 27

Competenze

 

1.       La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge  o del presente Statuto,  non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2.       La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.       La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)       propone al consiglio i regolamenti;

b)      approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)       elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio,

d)       assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)       modifica le tariffe, elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)        nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

g)       propone la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone secondo quanto stabilito dal regolamento;

h)       approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i)         Si esprime con atto deliberativo sulla nomina e revoca del Direttore Generale o sul conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale;

j)         dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

k)      fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l)         Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

m)     approva gli accordi di contrattazione decentrata,

n)       decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

o)       Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato;

p)       Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

q)       Approva il Peg su proposta del Direttore Generale.