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ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 28 Partecipazione popolare
1.
Il Comune promuove
e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione
dell’ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
A tal fine istituisce l’Ufficio di relazione con il pubblico e ne
disciplina il funzionamento con apposito regolamento.
2.
Il Consiglio Comunale
definisce con un apposito regolamento
le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative
previste dal presente titolo. |