TITOLO III

 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

 

Capo I

 

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

 

Art. 28

Partecipazione popolare

 

1.         Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza. A tal fine istituisce  l’Ufficio di relazione con il pubblico e ne disciplina il funzionamento con apposito regolamento.

2.         Il Consiglio Comunale definisce  con un apposito regolamento le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.