TITOLO III

 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO II

 

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

 

Art. 29

Associazionismo

 

1.       Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio istituendo con apposito regolamento l’albo delle associazioni. La Giunta Comunale, a istanza delle  associazioni  interessate, iscrive nell’albo quelle che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

2.       Allo scopo di ottenere l’iscrizione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

3.       Non è ammesso il riconoscimento delle associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

4.       Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

 

Art. 30

Diritti delle associazioni

 

1.       Ciascuna associazione iscritta ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2.       I pareri  richiesti, devono pervenire all’ente nei termini fissati e comunque non oltre  30 giorni.

 

Art. 31

Contributi alle associazioni

 

1.       Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e delle associazioni sindacali, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2.       Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, contributi in natura quali  strutture, beni o servizi a titolo gratuito.

3.       Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4.       Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale.

5.        Le associazioni che ricevono contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

 

Art. 32

Volontariato

 

1.       Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2.       Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.