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ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 29 Associazionismo
1.
Il Comune riconosce
e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio istituendo
con apposito regolamento l’albo delle associazioni. La Giunta Comunale, a
istanza delle associazioni
interessate, iscrive nell’albo quelle che operano sul territorio comunale,
ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
2.
Allo scopo di ottenere
l’iscrizione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello
Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
3.
Non è ammesso il
riconoscimento delle associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili
con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e
dal presente Statuto.
4.
Il Comune può promuovere
e istituire la consulta delle associazioni.
Art. 30 Diritti delle associazioni
1.
Ciascuna associazione
iscritta ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato,
di accedere alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione e di
essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore
in cui essa opera.
2.
I pareri richiesti, devono pervenire
all’ente nei termini fissati e comunque non oltre 30 giorni.
Art. 31 Contributi alle associazioni
1.
Il Comune può erogare
alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e delle associazioni
sindacali, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività
associativa.
2.
Il Comune può altresì
mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, contributi
in natura quali strutture, beni o
servizi a titolo gratuito.
3.
Le modalità di erogazione
dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi dell’ente è
stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni
pari opportunità.
4.
Il Comune può gestire
servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute
a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale.
5.
Le associazioni che ricevono contributi in denaro
o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto
che ne evidenzi l’impiego.
Art. 32 Volontariato
1.
Il Comune promuove
forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività
volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale,
in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per
la tutela dell’ambiente.
2.
Il volontariato potrà
collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni. |