TITOLO III

 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO III

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 33

Consultazioni

 

1.       1 L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2.       Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

 

Art. 34

Petizioni

 

1.       Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2.       La raccolta di adesione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3.       La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4.       Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l’organo competente  deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5.       Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6.       Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone, il primo firmatario e/o ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, e illustrato in quella sede dal proponente o primo firmatario.

 

Art. 35

Proposte

 

1.       Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell’organo competente  ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 20 giorni dal ricevimento.

2.       L’organo può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3.       Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate nell’albo pretorio e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

 

Art. 36

Referendum

 

1.       Un numero di elettori residenti non inferiore al  25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2.       Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.

3.       Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4.       Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5.       Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione  del risultato.

6.       Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7.       Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno  degli aventi diritto.

 

Art. 37

Accesso agli atti

 

1.       Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2.       Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati e sottoposti a limiti di divulgazione.

3.       La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, su richiesta dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4.       In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro  5  giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5.       In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6.       Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

 

 

Art. 38

Diritto di informazione

 

1.       Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2.       La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e  in casi particolari su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie principali  e nella piazza del paese.

3.       L’affissione viene curata dal Segretario Comunale o da un suo  delegato che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4.       Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5.       Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere  resi pubblici mediante affissione nell’albo pretorio.

6.       Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

 

Art. 39

Istanze

 

1.       Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.