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ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Art. 33 Consultazioni
1.
1 L’amministrazione
comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire
pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
2.
Le forme di tali
consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 34
Petizioni
1.
Chiunque, anche se
non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva
agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni
di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.
La raccolta di adesione
può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste
che sono rivolte all’amministrazione.
3.
La petizione è inoltrata
al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all organo
competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4.
Se la petizione è
sottoscritta da almeno 100 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni
dal ricevimento.
5.
Il contenuto della
decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato
in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono
nel territorio del Comune.
6.
Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone, il primo
firmatario e/o ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il
testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del
Consiglio Comunale, e illustrato in quella sede dal proponente o primo firmatario.
Art. 35
Proposte
1.
Qualora un numero
di elettori del Comune non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per
l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte
siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura
dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei
responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette
la proposta unitamente ai pareri dell’organo competente ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 20 giorni dal ricevimento.
2.
L’organo può sentire
i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30
giorni dal ricevimento della proposta.
3.
Le determinazioni
di cui al comma precedente sono pubblicate nell’albo pretorio e sono comunicate
formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 36 Referendum
1.
Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte
le materie di competenza comunale.
2.
Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di
tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali
e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo
quinquennio.
3.
Il quesito da sottoporre
agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare
equivoci.
4.
Sono ammesse richieste
di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati
dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie
di cui al precedente comma 2.
5.
Il Consiglio Comunale
approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità,
le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la
loro validità e la proclamazione del risultato.
6.
Il Consiglio Comunale
deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60
giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in
merito all’oggetto della stessa.
7.
Non si procede agli
adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni
almeno la metà più uno degli aventi
diritto.
Art. 37 Accesso agli atti
1.
Ciascun cittadino
ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale
e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2.
Possono essere sottratti
alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative
dichiarano riservati e sottoposti a limiti di divulgazione.
3.
La consultazione
degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità,
su richiesta dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4.
In caso di diniego
da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato
può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare
le proprie determinazioni in merito entro 5 giorni
dal ricevimento della richiesta stessa.
5.
In caso di diniego
devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono
la divulgazione dell’atto richiesto.
6.
Il regolamento stabilisce
i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 38 Diritto di informazione
1.
Tutti gli atti dell’amministrazione,
a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono
essere adeguatamente pubblicizzati.
2.
La pubblicazione
avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile
a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e in casi particolari su indicazione del Sindaco
in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie principali e nella piazza del paese.
3.
L’affissione viene
curata dal Segretario Comunale o da un suo delegato che si avvale di un messo e, su attestazione di questi,
certifica l’avvenuta pubblicazione.
4.
Gli atti aventi destinatario
determinato devono essere notificati all’interessato.
5.
Le ordinanze, i conferimenti
di contributi a enti e associazioni devono essere
resi pubblici mediante affissione nell’albo pretorio.
6.
Inoltre, per gli
atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione
negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 39 Istanze
1.
Chiunque, singolo
o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici
problemi o aspetti dell’attività amministrativa. |
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