TITOLO III

 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO  IV

 

DIFENSORE CIVICO

 

Art. 40

Nomina

 

1.       Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora nessun nominativo raggiunga tale maggioranza nelle prime tre votazioni, risulterà eletto chi, alla quarta votazione o in una votazione successiva, otterrà il consenso della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco.

2.       Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3.       La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.

4.        Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio  che lo ha eletto  ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5.       Non può essere nominato difensore civico:

a)  Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari,  i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i responsabili e i dirigenti  dei  partiti politici;

c)  I dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione  comunale  o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d)  chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e)  Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, il Segretario Comunale e il direttore generale se nominato.

 

Art. 41

Decadenza

 

1.    Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2.       La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3.       Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4.       In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

 

Art. 42

Funzioni

 

1.       Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2.       Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o i regolamenti;

3.       Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4.       Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5.       Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile  per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6.       Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n.127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell’ultima legge citata.

 

Art. 43

Facoltà e prerogative

 

1.       L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale , unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2.       Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3.       Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4.       Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5.       Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6.       E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche,  licitazioni private, appalti concorso.

 

 

Art. 44

Relazione annuale

 

1.       Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formula i suggerimenti che ritiene opportuni allo scopo di eliminarle.

2.       Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa  e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3.       La relazione deve essere affissa all’albo pretorio e trasmessa a tutti i consiglieri comunali per essere discussa nella prima seduta utile di Consiglio Comunale.

4.       Tutte le volte che ne ravvisa  l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco per essere discussi nella prima seduta utile di Consiglio Comunale.

 

Art. 45

Indennità di funzione

 

Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione di pari  importo a quella stabilita annualmente per l’assessore.