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ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
DIFENSORE CIVICO
Art. 40 Nomina
1.
Il difensore civico
è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei
due terzi dei consiglieri. Qualora nessun nominativo raggiunga tale maggioranza
nelle prime tre votazioni, risulterà eletto chi, alla quarta votazione o in
una votazione successiva, otterrà il consenso della maggioranza dei consiglieri
assegnati al Comune compreso il Sindaco.
2.
Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può
far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone
apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3.
La designazione del
difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza
diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa
e siano in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.
4.
Il difensore civico rimane in carica quanto
il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento
del successore.
5.
Non può essere nominato
difensore civico:
a)
Chi si trova in condizioni
di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)
i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali,
i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i responsabili
e i dirigenti dei partiti politici;
c)
I dipendenti del Comune, gli
amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende
che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o
che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d)
chi fornisca prestazioni di
lavoro autonomo all’amministrazione comunale;
e)
Chi sia coniuge o abbia rapporti
di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune,
il Segretario Comunale e il direttore generale se nominato.
Art. 41
Decadenza
1.
Il difensore civico decade
dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che osterebbe la nomina
o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.
2.
La decadenza è pronunciata
dal Consiglio Comunale.
3.
Il difensore civico
può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta
a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4.
In ipotesi di surroga,
per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale
dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
Art. 42 Funzioni
1.
Il difensore civico
ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo
di garantire l’osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali,
nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2.
Il difensore civico
deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria
ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o i regolamenti;
3.
Il difensore civico
deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata
e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa
tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4.
Il difensore civico
deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi
diritti.
5.
Il difensore civico
deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga
a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno
alla settimana.
6.
Il difensore civico
esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma
38 della legge 15 maggio 1997 n.127 secondo le modalità previste dall’art.
17, comma 39, dell’ultima legge citata.
Art. 43 Facoltà e prerogative
1.
L’ufficio del difensore
civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione
comunale , unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento
del suo incarico.
2.
Il difensore civico
nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso
dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3.
Egli inoltre può
convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti,
notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
4.
Il difensore civico
riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto,
al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali
o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5.
Il difensore civico
può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi
che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6.
E’ facoltà del difensore
civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività
della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute
pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche,
licitazioni private, appalti concorso.
Art. 44 Relazione annuale
1.
Il difensore civico
presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività
svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i
ritardi e le illegittimità riscontrate e formula i suggerimenti che ritiene
opportuni allo scopo di eliminarle.
2.
Il difensore civico
nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte
a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa
e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità
delle decisioni.
3.
La relazione deve
essere affissa all’albo pretorio e trasmessa a tutti i consiglieri comunali
per essere discussa nella prima seduta utile di Consiglio Comunale.
4.
Tutte le volte che
ne ravvisa l’opportunità, il difensore
civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco per essere discussi
nella prima seduta utile di Consiglio Comunale.
Art. 45 Indennità di funzione
Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione di pari importo a quella stabilita annualmente per
l’assessore.
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