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ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 46 Diritto di intervento nei procedimenti
1.
Chiunque sia portatore
di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo
ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla
legge o dal regolamento.
2.
L’amministrazione
comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della
procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il
termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 47 Procedimenti ad istanza di parte
1.
Nel caso di procedimenti
ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di
essere sentito dal funzionario o dall’amministrazione che deve pronunciarsi
in merito.
2.
Il funzionario o
l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta
o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3.
Ad ogni istanza rivolta
ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere
data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento,
comunque, non superiore a 60 giorni.
4.
Nel caso l’atto o
provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi
legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione
della richiesta ricevuta, affinché possano inviare all’amministrazione istanze,
memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Art. 48 Procedimenti a impulso d’ufficio
1.
Nel caso di procedimenti
ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione
ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che
possano essere pregiudicati dalla adozione dell’atto amministrativo, indicando
il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati
dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze,
memorie, proposte o produrre documenti.
2.
I soggetti interessati
possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente
dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in
merito.
3.
Qualora per l’elevato
numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale
di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi
dell’art. 38 dello Statuto. |
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