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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 49 Obiettivi dell’attività amministrativa
1.
Il Comune informa
la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione,
di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità
delle procedure.
2.
Gli organi istituzionali
del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere
sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge,
dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3.
Il Comune, allo scopo
di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione
previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni
e con la provincia.
Art. 50 Servizi pubblici comunali
1.
Il Comune può istituire
e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi
o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Art. 51 Forme di gestione dei servizi pubblici.
1.
Il Consiglio Comunale
può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:
a)
in economia, quando per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
costituire un’istituzione o un’azienda;
b)
in concessione a terzi quando
esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)
a mezzo di istituzione, per
l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
d)
a mezzo di convenzioni, consorzi,
accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita
dalla legge:
2.
Il Comune può partecipare
a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione
di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3.
Il Comune può altresì
dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse
ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto
comune.
Art. 52 Istituzioni
1.
Le istituzioni sono
organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate
di autonomia gestionale.
2.
Sono organi dell’istituzione
il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3.
Gli organi dell’istituzione
sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge,
documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell’amministrazione.
4.
Il Consiglio Comunale
determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la
fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi
e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul
loro operato.
5.
Il consiglio di amministrazione
provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità
e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative
e funzionali previste nel regolamento.
6.
Il regolamento può
anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla
gestione o al controllo dell’istituzione.
Art. 53 Convenzioni.
1.
Il Consiglio Comunale,
su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con
amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire
in modo coordinato servizi pubblici.
2.
Le convenzioni devono
stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti,
i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3.
Nel caso che la durata
della convenzione non superi il periodo
di un anno vi provvede direttamente la GM.
Art. 54 Consorzi
1.
Il Comune può partecipare
alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata
di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in
quanto applicabili.
2.
A questo fine il
Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione
ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3.
La convenzione deve
prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli
atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art.
38 del presente Statuto.
4.
Il Sindaco o il suo
delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla
quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.
Art 55 Accordi di programma
1.
Il Sindaco per la
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata
del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria
o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni
altro connesso adempimento.
2.
L’accordo di programma,
consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente
della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito
in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale
dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27 comma 4, della legge 8 giugno, n.142,
modificato dall’art. 17, comma 9, della legge n.127/97.
3.
Qualora l’accordo
sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni
degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. |