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UFFICI E PERSONALE PERSONALE DIRETTIVO
Art. 60 Direttore Generale
1.
Il Sindaco, previa
delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di
fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato
apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i
15 mila abitanti.
2.
In tal caso il Direttore
Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi
tra i comuni interessati.
Art. 61 Compiti del Direttore Generale
1.
Il Direttore Generale
provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà
il Sindaco.
2.
Il Direttore Generale
sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono
nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
3.
La durata dell’incarico
non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere
alla sua revoca
previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere
gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa
della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4.
Quando non risulta
stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative
funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita
la Giunta Comunale.
Art. 62 Funzioni del Direttore Generale
1.
Il Direttore Generale
predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato
degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi
forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2.
Egli in particolare
esercita le seguenti funzioni:
a)
Predispone, sulla
base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione,
relazioni o studi particolari;
b)
Organizza e dirige
il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco
e dalla Giunta;
c)
Verifica l’efficacia
e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto,
d)
Promuove i procedimenti
disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base
di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti
collettivi di lavoro;
e)
Autorizza le missioni,
le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili
dei servizi,
f)
Emana gli atti di
esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o
dei responsabili dei servizi;
g)
Gestisce i processi
di mobilità intersettoriale del personale, in sintonia con le direttive impartite.
h)
Riesamina annualmente,
sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la
distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco
eventuali provvedimenti in merito;
i)
promuove i procedimenti
e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei
servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria
curata del servizio competente;
j)
promuove e resiste
alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere in base alle direttive
di volta in volta impartite.
Art. 63 Responsabili degli uffici e dei servizi
1.
I responsabili degli
uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e
nel regolamento organico del personale;
2.
I responsabili provvedono
ad organizzare gli uffici e servizi a essi assegnati in base alle indicazioni
ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario secondo
le direttive impartite dal Sindaco o suo assessore delegato e dalla Giunta
Comunale.
3.
Essi nell’ambito
delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente
e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere
gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco o dall’assessore
suo delegato e dalla Giunta Comunale.
Art. 64 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1.
I responsabili degli
uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già
deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure
di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
2.
Essi provvedono altresì
al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti
funzioni:
a)
Presiedono le commissioni di
gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e
propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b)
Rilasciano le attestazioni
e le certificazioni,
c)
Emettono le comunicazioni,
i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio
e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di
pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d)
Provvedono alle autenticazioni
e alle legalizzazioni;
e)
Pronunciano le ordinanze di
demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
f)
Emettono le ordinanze
di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione
delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g)
Pronunciano le altre ordinanze
previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art.
38 della legge 142/1990;
h)
Promuovono i procedimenti disciplinari
nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti
e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i)
Provvedono a dare
pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive
impartite dal Sindaco o dall’assessore suo delegato e dal Direttore;
j)
Forniscono al Direttore,
nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione
della proposta di piano esecutivo di gestione;
k)
Autorizzano le prestazioni
di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente
secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco o dall’assessore
suo delegato;
l)
Rispondono, nei confronti
del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3.
Il Sindaco può delegare
ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste
dallo Statuto e dai Regolamenti impartendo, contestualmente, le necessarie
direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 65 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1.
La Giunta Comunale,
nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della
dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale
dirigenziale di alta specializzazione
nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.
La Giunta Comunale
nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle
forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici
e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato
con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art 6 comma 4, della legge
127/97.
3.
I contratti a tempo
determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che
non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 66 Collaborazione esterne
1.
Il regolamento può
prevedere collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità, con
rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine.
2.
Le norme regolamentari
per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore
alla durata del programma, e i criteri per la determinazione
del relativo trattamento economico.
Art. 67 Ufficio di indirizzo e di controllo
Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti
da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché
l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all’art. 45 del dlgv n.504/92
come successivamente modificato e integrato. |