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UFFICI E PERSONALE
LA RESPONSABILITÀ
Art. 71 Responsabilità verso il Comune
1.
Gli amministratori
e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti
da violazioni di obblighi di servizio.
2.
Il Sindaco, il Segretario
Comunale, il direttore generale ove nominato, il responsabile del servizio
che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti
gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del
primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando
tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione
danni.
3.
Qualora il fatto
dannoso sia imputabile al Segretario Comunale ,al direttore generale ove nominato
o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 72 Responsabilità verso terzi
1.
Gli amministratori,
il segretario comunale, il direttore generale ove nominato e i dipendenti
comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai
regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto
sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.
Ove il Comune abbia
corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore,
dal segretario, dal direttore generale ove nominato o dal dipendente, si rivale
agendo contro questi ultimi a norme del precedente articolo.
3.
La responsabilità
personale dell’amministratore, del segretario, del direttore generale ove
nominato o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia
nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di
omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento
l’amministratore, il segretario comunale, il direttore generale ove nominato
o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4.
Quando la violazione
del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune,
sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno
partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro
che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 73 Responsabilità dei contabili
Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune
o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca,
senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere
il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle
norme di legge e di regolamento. |