TITOLO V

 

UFFICI E PERSONALE

 

CAPO IV

 

LA RESPONSABILITÀ

 

Art. 71

Responsabilità verso il Comune

 

1.       Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2.       Il Sindaco, il Segretario Comunale, il direttore generale ove nominato, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione danni.

3.       Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale ,al direttore generale ove nominato o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

 

Art. 72

Responsabilità verso terzi

 

1.       Gli amministratori, il segretario comunale, il direttore generale ove nominato e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2.       Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario, dal direttore generale ove nominato o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norme del precedente articolo.

3.       La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore generale ove nominato o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore, il segretario comunale, il direttore generale ove nominato o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4.       Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

 

Art. 73

Responsabilità dei contabili

 

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.