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UFFICI E PERSONALE
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 74 Ordinamento
1.
L’ordinamento della
finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti,
al regolamento.
2.
Nell’ambito della
finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.
3.
Il Comune, in conformità
delle legge, vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un
proprio demanio e patrimonio.
Art. 75 Attività finanziaria del Comune
1.
L’entrate finanziarie
del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni
ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici,
trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie
anche di natura patrimoniale e da ogni altra entrata stabilita per legge
o regolamento.
2.
I trasferimenti
erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili;
le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per
lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per
l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.
Nell’ambito delle
facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta,
con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4.
Il Comune applica
le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi
secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione . Art. 76
Amministrazione dei beni comunali
1.
Il responsabile
dei servizi finanziari cura la compilazione
dell’inventario dei beni comunali e patrimoniali del Comune da rivedersi
annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al responsabile
dei servizi finanziari del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle
successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti,
carte e scritture relative al patrimonio.
2.
I beni patrimoniali
comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai
sensi del titolo secondo del presente Statuto possono essere dati in affitto;
i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa
è determinata dalla Giunta Comunale.
3.
Le somme provenienti
dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti
o, comunque da cespiti ,da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate
in titoli nominativi dello Stato o nell’estinzione di passività onerose
e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 77 Bilancio comunale
1.
L’ordinamento contabile
del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati,
al regolamento di contabilità.
2.
La gestione finanziaria
del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in
termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine
stabilito dalla legge, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità,
veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
3.
Il Bilancio e gli
allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne
la lettura per programmi, servizi e interventi.
4.
Gli impegni di
spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile
attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato. Art. 78 Rendiconto della gestione
1.
1.I fatti gestionali
sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati
nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio, il conto economico e
il conto del patrimonio.
2.
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro
il 30 giugno dell’anno successivo.
3.
La Giunta Comunale
allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni
di efficacia condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del
collegio dei revisori dei conti.
Art. 79 Attività contrattuale
1.
Il Comune, per
il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti
agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite,
agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2.
La stipulazione
dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile
del procedimento di spesa.
3.
La determinazione
deve indicare il fine che con contratto si intende perseguire, l’oggetto,
la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta
del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 80 Collegio dei revisori dei conti
1.
Il Consiglio Comunale
elegge, con voto limitato a n° 2 candidati il collegio dei revisori dei conti secondo
i criteri stabiliti dalla Legge.
2.
L’organo di revisione
ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre
anni, è rieleggibile per sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché
quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento
del mandato.
3.
L’organo di revisione
collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di
indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna
la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del Bilancio.
4.
Nella relazione
di cui al precedente comma l’organo di revisione esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
5.
L’organo di revisione,
ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce
immediatamente al consiglio.
6.
L’organo di revisione
risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza
del mandatario e del buon padre di famiglia.
7.
All’organo di revisione
possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione
nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli
uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del Dlgv 3 febbraio 1993 n.29.
Art. 81 Tesoreria
1.
Il Comune ha un
servizio di tesoreria che comprende:
a)
La riscossione di tutte le
entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini
di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio dei tributi;
b)
La riscossione di qualsiasi
altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione
all’ente entro tre giorni.
c)
Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d)
Il pagamento, anche in mancanza
dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi
previdenziali e delle altre somme
stabilite dalla legge.
2.
I rapporti del
Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità
nonché da apposita convenzione.
Art. 82 Controllo economico della gestione
1.
I responsabili
degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni
di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione
dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal consiglio.
2.
Le operazioni eseguite
e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie
osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competente che ne riferisce
alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi
sentito il collegio dei revisori. |