La TASI è il nuovo tributo che sostituisce, dal 1° gennaio 2014, la maggiorazione TARES introdotta dal 1° gennaio 2013. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, il verde pubblico, la sicurezza locale, il servizio di protezione civile.
Diversamente dalla maggiorazione TARES il nuovo tributo non è collegato alla superficie degli immobili, bensì al valore catastale dell'immobile, quindi con le stesse regole previste per l'imposta comunale sugli immobili ICI e per l'imposta municipale propria IMU.
Riferimenti di legge: articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).
Presupposto impositivo: il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa anche l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli.
Soggetto passivo: chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.
Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
Base imponibile: coincide con quella prevista per il calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 201 del 2011. Pertanto il valore dell'immobile è determinato in base alla rendita catastale ovvero, per le aree edificabili, in base al valore minimo stabilito dalla Giunta annualmente. Anche per la TASI la base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, è ridotta del 50 per cento, come pure la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico.
Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale tutte quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7.
SCADENZE PER IL PAGAMENTO:
1^ RATA: entro il 16 Ottobre
2^ RATA: entro il 16 dicembre
MODALITA' DI VERSAMENTO:
Il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene per l'IMU, versando obbligatoriamente tramite il modello F24 utilizzando i codici sottoelencati:
Codice comune: L213
Codici tributo:
3958- abitazione principale e relative pertinenze;
3960 - aree edificabili;
3961 - altri fabbricati.
Il versamento minimo annuale è stabilito in €12,00.
ALIQUOTE TASI
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 20 del 14 Luglio 2014, ha stabilito le seguenti tariffe della TASI per il 2014:
1. aliquota dell'1,0 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze con detrazione pari ad € 20,00;
2. aliquota dell'1,0 per mille per gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale
3. aliquota dell'1,0 per mille le aree fabbricabili.
Il Funzionario Responsabile
Dott. Domenico Marzo